I provvedimenti del Tribunale per i Minori sono reclamabili in Appello

La Cassazione , con ordinanza 82/2022, ha ribadito che i provvedimenti del Tribunale per i minorenni che incidono sulla responsabilità genitoriale sono reclamabili in Corte d’Appello.

Di fondamentale importanza è la censura della Cassazione di «una prassi diffusa innanzi ai Tribunali dei minorenni di trattare i procedimenti de potestate senza soluzione di continuità e, di fatto, fino al conseguimento della maggiore età dei minori» precludendo così una adeguata tutela che passa anche attraverso la possibilità di opporsi alle decisioni.

Come noto, il Tribunale per i Minorenni ha il potere di limitare la responsabilità genitoriale quando ravvisi la necessità di porre fine a condotte pregiudizievoli e lesive dell’integrità psicofisica del minore coinvolto.

Ora, questi provvedimenti sono considerati “provvisori”, sempre modificabili dallo stesso Tribunale per i Minori fino a che il procedimento davanti a sè non sia concluso: il problema sta nel fatto che il Tribunale potrebbe non concludere affatto il procedimento fino al compimento della maggiore età del minore!

COME DIFENDERSI?

Ebbene, la Cassazione ha ribadito la possibilità di reclamo in Corte d’Appello contro i provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale, in quanto riguardano diritti di natura personalissima e di rango costituzionale, in un procedimento caratterizzato dalla piena osservanza delle regole del contraddittorio. Per questo i provvedimenti de potestate non possono essere considerati privi di decisorietà, anche se destinati ad essere assorbiti da una decisione definitiva.

La Cassazione, partendo dalla ricorribilità per Cassazione del decreto emesso dalla Corte d’Appello nei procedimenti ex artt. 330, 333 e 336 cod. civ., ha affermato la reclamabilità anche del decreto del Tribunale per i minorenni, stante il suo carattere decisorio, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale del ricorrente, pur non risultando emesso a conclusione del procedimento e pronunciato in via non definitiva. 

La pronuncia riguardava il padre di una minore sospeso dalla responsabilità genitoriale per l’inadeguatezza, manifestata anche nell’aver poco preparato la figlia in occasione della presentazione della nuova compagna. Contro il provvedimento, adottato anche nei confronti della madre della minore, l’uomo aveva fatto un reclamo, respinto dalla Corte d’Appello in linea con la giurisprudenza che nega questa via per provvedimenti provvisori in attesa di una decisione definitiva. La Cassazione non è d’accordo e apre al reclamo, valorizzando la natura di giudicato degli atti, salvo fatti nuovi. 

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