Fermo amministrativo sul veicolo: cancellato per avvenuta prescrizione

LA VICENDA – Il signore Giuseppe possiede un veicolo apparentemente inadoperabile perché gravato da anni da fermo amministrativo che ne impedisce la circolazione su strada pubblica. In buona sostanza non può né cederlo, se non con il relativo “peso”, né demolirlo né tantomeno consegnarlo a qualche concessionaria per attivare la procedura di rottamazione. Qual è l’alternativa rispetto a quella di tenere l’automezzo chiuso in un garage?

RIEPILOGO DELLA VICENDA – Il signore Giuseppe stipula contratto di compravendita, con il fratello Mario, avente ad oggetto l’acquisito di un’autovettura. Dopo essersi accordati versa il prezzo pattuito ed esegue il passaggio di proprietà. L’agenzia incaricata del disbrigo della pratica evidenzia all’acquirente Giuseppe che sul libretto di circolazione è iscritto un fermo amministrativo.

Ciò nonostante adempie alle previste formalità e acquisisce assieme al diritto di proprietà anche una reale condizione di inutilizzabilità dato che l’autovettura non potrà essere impiegata in alcuna maniera. Il legale di fiducia, a cui si rivolge in neo proprietario, individua uno spiraglio nell’avvenuta prescrizione del diritto di credito vantato, nel caso di specie, dal comune di Lucera per contravvenzioni iscritte a ruolo e mai onorate.

L’avvocato, in effetti, con un accesso agli atti riesce a ricostruire la pregressa situazione debitoria dell’alienante Mario che, nel corso degli anni non pagando i verbale notificatigli per violazioni del Codice della Strada (C.d.S.), ha subito l’iscrizione del fermo amministrativo da parte dell’ente pubblico amministrativo. In tale maniera quest’ultimo si è creato una sorta di vantaggio potendo, fino ad un certo periodo di tempo e nel rispetto del valore commerciale reale del mezzo, avanzare istanza di vendita e ricavare  con i soldi incamerati un parziale ristoro rispetto all’intero credito vantato. La situazione vuole, per assurdo, che il possibile prezzo di realizzo sia comunque inferiore all’ammontare del debito maturato a seguito dell’emissione delle varie cartelle esattoriali.

Quindi il legale di Mario decide, per contenere i costi della pratica, di formalizzare la richiesta di emissione del provvedimento di revoca e cancellazione del fermo amministrativo eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del tempo. Dopo svariati colloqui personali con i referenti di settore, pec e solleciti telefonici si riesce dopo circa 3 anni a spuntarla, ottenendo una dichiarazione di assenso.

Mario potrà farsi una bella capatina nella sua amata campagna e respirare a pieni polmoni l’aria fresca in compagnia dei suoi animali. Dopo qualche tempo Mario ha pensato fosse giunto il momento di vendere la sua preziosa utilitaria era logora e ormai non più sicura seppure avesse ancora potuto, se usata per tempo, percorrere ancora tanti altri chilometri.

COMMENTO – La legge tutela un diritto e garantisce, attraverso l’utilizzo di determinati strumenti, la realizzazione di un obiettivo. A volte però il tanto agognato “risultato” non appaga il cliente perché il tempo decorso influisce negativamente sulla vicenda. L’illusione è ritenere di poter agire giudizialmente senza il necessario apporto economico. La virtù è sapere dosare sapientemente ciò di cui si dispone con ciò che si vuole raggiungere. L’avvocato deve pigiare i tasti opportuni facendo della questione proposta dagli assistiti occasione per giungere ad un diverso traguardo. La lentezza della giustizia e il velo gettato da un’auto in corsa.

Avv. Umberto Di Gioia

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