Potrebbe accadere che dopo la separazione i coniugi decidano di ritornare sui loro passi e vogliano revocare la separazione: secondo la legge è possibile, in quanto la separazione è una situazione “preparatoria”, di riflessione prima del definitivo divorzio.
Pertanto i coniugi, di comune accordo, possono fare cessare gli effetti della sentenza di separazione, anche senza la presenza del giudice, attraverso una espressa dichiarazione, oppure, un comportamento non equivoco che non sia compatibile con la separazione (convivere, avere rapporti affettivi e sessuali, contribuire economicamente ai bisogni della coppia…).
COME FARE
Occorre una espressa dichiarazione di riconciliazione, da parte di entrambi i coniugi. La stessa puo’ avvenire anche davanti all’Ufficiale di Stato Civile:
- nel Comune dove e’ avvenuto il matrimonio;
- nel Comune di residenza (se coincide con il Comune di residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio).
Entrambi i coniugi consegnano di persona o tramite Email/PEC l’apposita istanza di riconciliazione e dopo aver preso un appuntamento, si presentano all’Ufficio dello Stato Civile (matrimoni) per firmare l’atto nel quale dovrà essere dichiarata la data di effettiva riconciliazione.
NOTA
Si tenga presente che in alcuni casi per i coniugi potrebbe essere utile o necessario presentare un’istanza al giudice, allo scopo di ottenere una sentenza che riconoscerà la riconciliazione, farà cessare degli effetti della precedente separazione, con il conseguente venire meno del provvedimento di omologazione.
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