La Cassazione si é pronunciata sulla possibilità dell’Autorità giudiziaria di limitare il diritto di visita del genitore “non collocatario”, precisando che ciò può farsi solo nell’esclusivo interesse del bambino.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva negato al padre non collocatario la possibilità di tenere con sé il figlio anche di notte.
Ciò era avvenuto “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.
Di contro, la corte d’appello aveva ritenuto che la regolazione dei pernottamenti presso il genitore non collocatario fosse idonea a preservare la relazione genitoriale, “avendo come effetto di consentire l’esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”.
Sul ricorso della madre si é infine pronunciata la Cassazione, confermando la pronuncia della Corte di Appello, sentenziando che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore.

